se l’ipoteca si estenda alla quota di comproprietà della portineria


 

Not. Fabrizio Cimei

fcimei@notariato.it

 

Dovendo ricevere atto di compravendita e mutuo avente ad oggetto il classico appartamento utilizzato come abitazione del portiere, dalle visure effettuate risulta che alcuni condomini hanno delle iscrizioni contro il loro appartamento ove non viene mai citata la quota di comproprietà su detto bene.

 

Queste iscrizioni si estendono comunque anche sul bene condominiale?

 

 


 

Not. Lorenzo Turturici

lturturici@notariato.it

 

Direi di no: è vero che, a norma dell'art.1117 c.c., i locali per la portineria e l'alloggio del portiere sono oggetto di proprietà comune, ma in questo caso, si tratta di una entità immobiliare a sè stante e, secondo me, l'estensione dell'ipoteca non può essere automatica.

 

L'estensione automatica avviene, invece, per tutte le parti comuni dell'edificio indivisibili e non attribuibili pro quota.

 

Se la banca desidera iscrivere ipoteca anche sulla quota dell'alloggio del portiere, naturalmente quantificata, di pertinenza dell'alloggio del mutuatario deve essere indicato e descritto nell'atto di mutuo, ma non vedo che interesse possa avere la banca ad iscrivere ipoteca su di una quota immobiliare, ritengo persino piccolissima.

 

 


 

Not. Cristina Sechi, dice

csechi@notariato.it

 

Se le iscrizioni ipotecarie sui  vari alloggi sono state effettuate quando ancora esisteva la portineria  (parte comune ex art.1117 cc), il successivo cambio di destinazione non vale, a mio avviso, a liberarla dalle garanzie.

 

D'altro canto, se si ritengono rivendibili le quote acquistate quando la portineria era parte comune ex art.1117 (pur in mancanza di una specifica identificazione catastale nei rogiti di provenienza dei singoli alloggi), non vedo come si possa ragionare diversamente per quanto riguarda le ipoteche.